Adesso è tempo di piangere sul
latte versato!
A titolo informativo pubblichiamo le conseguenze di un dissesto finanziario. Il dissesto è una cosa ben
diversa dal fallimento di un'impresa privata in quanto non si può determinare
l'estinzione del Comune proprio perché gli enti locali non possono cessare di
esistere come una semplice impresa privata, ma bisogna garantire la continuità
amministrativa fin quando ci saranno abitanti. Quindi a scanso di equivoci, il
comune di San Fratello non cesserà di esistere!
Il dissesto è una procedura che
crea di fatto una frattura tra la precedente amministrazione e
l’amministrazione controllata, permettendo al comune in dissesto di ripartire
libero dai debiti, ma libero anche dai crediti e dal suo patrimonio, che
verranno ceduti per consentire la liquidazione.
Tutto ciò che concerne il
“pregresso” viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione
straordinaria che si occupa della liquidazione e che ha competenza su tutti i
debiti correlati alla gestione entro il 31/12 dell’anno precedente a quello
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se venissero accertati
successivamente.
QUANDO SI MANIFESTA IL DISSESTO?
Partiamo dal considerare una
famiglia come un ente locale, l'art. 244 del Testo Unico sull’ordinamento
locale stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in
grado di assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi definiti
indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai
quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di
bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio.
La mancata definizione di un
piano di rientro espone dunque un'amministrazione ai tanto temuti interessi
passivi sul debito: giorno dopo giorno infatti, anche se non si contraggono
nuovi debiti, l’esposizione debitoria aumenta, proprio per effetto degli
interessi. I mutui vengono rinegoziati allungando i tempi di pagamento ma
aumentando le rate, le finanziarie erogano prestiti ad interessi del 14%;
insomma, più o meno ciò che succede a qualsiasi famiglia che abbia bisogno di
liquidità.
COSA ACCADE IN CASO DI DISSESTO
FINANZIARIO DELL'ENTE?
Nel momento in cui viene
dichiarato il dissesto del comune, sindaco, giunta e consiglio resterebbero in
carica ma verrebbero coadiuvati da una commissione espressamente designata dal
Ministero degli Interni.
La commissione si occuperebbe del
disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe il bilancio “risanato”.
La sola ipotesi di
commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l’amministrazione
non dovesse approvare il bilancio di previsione (la cui scadenza è alla fine
del mese di maggio).
L’eventuale dichiarazione del
dissesto di fatto congelerebbe invece la scadenza del bilancio stesso, mettendo
in moto una procedura del tutto diversa per la definizione e l’approvazione del
bilancio stesso; le conseguenze maggiori del dissesto finanziario si hanno
sotto il profilo contabile.
Viene chiesto all’Ente locale di
“contribuire” al risanamento attraverso l’adozione di provvedimenti
eccezionali.
L’Ente dissestato è tenuto ad
approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle
proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che
tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il
più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato,
inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese.
Spese comunali significa
innanzitutto personale, la legge prevede che gli impiegati comunali devono
essere nella misura di 1 su 93 abitanti, pertanto da questa procedura
scaturiranno esuberi di personale che verrà posto in mobilità.
Per intenderci a San Fratello in
base al numero di abitanti attuali dovrebbero esserci una quarantina di
dipendenti, rispetto al numero odierno.
Il comune è altresì tenuto a
contribuire all’onere della liquidazione in particolare con l’alienazione del
patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni
istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni
a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione
di un mutuo a carico del proprio bilancio.
La dichiarazione di dissesto, in
breve tempo, è parsa ai politici locali una negatività da evitare al fine di
non essere costretti ad emanare provvedimenti così impopolari.
I provvedimenti da adottare in
materia di personale e di tributi locali sono ritenuti così pesanti che gli
enti arrivano il più delle volte alla dichiarazione di dissesto solo quando, a
seguito delle azioni esecutive dei creditori che pignorano le somme della cassa
comunale, non è più possibile pagare neppure gli stipendi al personale
dipendente.
DOPO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA IL DISSESTO COSA SUCCEDE?
La dichiarazione di dissesto
produce tre ordini di effetti che riguardano: i creditori, la gestione
ordinaria dell'ente locale e gli amministratori dello stesso ente.
Le conseguenze sui creditori
operano fin dall'inizio; quelle sugli amministratori sono soltanto eventuali;
quelle sulla gestione ordinaria (così come l'inizio dell'attività dell'organo
straordinario di liquidazione) sono rinviate all'esercizio successivo nel caso
in cui l'ente abbia già deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio
nel corso del quale è adottata la dichiarazione di dissesto.
A) Le conseguenze sugli
amministratori sono limitate a quelli che la Corte dei conti ha individuato
come i responsabili del dissesto imputando loro i danni per dolo o colpa grave,
nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario.
Gli amministratori così
riconosciuti responsabili non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni,
incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali o di
rappresentante di tali enti presso istituzioni, organismi ed enti pubblici o
privati, quando, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
dissesto, si accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni
per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.
L'interdizione temporanea dai
pubblici uffici può essere considerata una sanzione accessoria ed automatica a
quella principale della condanna patrimoniale.
B) Le conseguenze sui creditori
riguardano i rapporti obbligatori rientranti nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione e consistono nella cristallizzazione dei debiti,
che non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria,
nonché nell'estinzione delle procedure esecutive in corso, con conseguente inefficacia
dei pignoramenti eventualmente eseguiti, e nell'impossibilità di intraprendere
o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente.
C) La dichiarazione di dissesto
ha effetti sulla disciplina da applicare alla gestione durante il periodo
intercorrente tra tale dichiarazione e l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
CHI PAGA GLI ERRORI CHE HANNO
PORTATO AL DISSESTO?
Comunque vadano le cose, per
l’amministrazione e per la cittadinanza si prospettano tempi tutt’altro che
sereni.
La dichiarazione di dissesto
finanziario rappresenterebbe senza dubbio un punto di svolta, ma a pagarne il
prezzo sarebbe ancora una volta la cittadinanza.
L’ipotesi di bilancio da allegare
alla delibera deve essere redatta sulla base di modelli ufficiali conformi alle
disposizioni di legge e formulata in base:
a) alla previsione di aumento
delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima
consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o
parzialmente evasa quindi per l’imposta comunale sugli immobili l’Ente deve
obbligatoriamente deliberare l’aliquota massima del 7 per mille e deve
applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti dal
rilascio delle concessioni edilizie inoltre deve determinare in misura tale da
assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
b) alla eliminazione dei servizi
non indispensabili ed al contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti
di prudenza;
c) alle rate di ammortamento
conseguenti al consolidamento dell’esposizione debitoria con la Cassa Depositi
e Prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia;
d) alle risorse assegnate dal
Ministero dell’Interno per il trattamento economico del personale posto in
disponibilità;
e) al contenimento delle perdite
di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall’Ente Locale nonché delle
aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti
compatibili con il bilancio riequilibrato dell’ente e sino al definitivo
risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende;
f) per i servizi a domanda
individuale l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la copertura
del 36 % dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti;
Contestualmente alla
deliberazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli
massimi di legge le tariffe relative a tutti i tributi (imposte, tasse, oneri
di urbanizzazione e canoni o diritti), e ai canoni patrimoniali, con il
conseguente recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione.
La manovra tariffaria relativa ai
comuni dissestati non può limitarsi all’applicazione delle tariffe massime di
legge, gli enti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Risanamento Enti
Dissestati presso il Ministero dell’Interno, tutti i provvedimenti adottati al
fine di accelerare i tempi per le riscossioni e per l’eliminazione
dell’evasione.
L’Ente locale, inoltre, deve
deliberare la rideterminazione della pianta organica qualora sia numericamente
superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione
della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dalle norme.
La mancata prioritaria rideterminazione della pianta organica può costituire
pregiudizio ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di approvazione
dell’ipotesi di bilancio. La rideterminazione della pianta organica deve
ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell’erogazione dei servizi,
assicurando prioritariamente quelli indispensabili.
Fonte: Alberto Cambera
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