In vigore la nuova legge elettorale. Ecco cosa cambia per i Comuni siciliani

POLITICA
Più facile mandare a casa un sindaco. Sotto i 15.000 abitanti i due terzi del consiglio possono sfiduciare il Primo cittadino, inoltre a partire dalle prossime amministrative le cause di cessazione del consiglio comunale comportano in automatico anche la decadenza del sindaco e del suo esecutivo.

Giuseppe Romeo.
Pubblicata in gazzetta ufficiale della regione la nuova legge elettorale per i comuni, varata dall’assemblea siciliana poco prima di Ferragosto. Il nuovo sistema elettorale crea una sola fascia dei comuni più piccoli, unificandoli fino a 15 mila abitanti. 

Il sistema elettorale sarà un maggioritario puro. Addio alle coalizioni, ogni candidato sindaco avrà una sola lista ad esso collegata. Torna l’effetto trascinamento del voto, con la preferenza per la lista che si estende automaticamente anche al candidato sindaco. Sarà eletto sindaco il candidato con maggior numero di voti validi. Anche per i centri superiori a 15 mila abitanti viene cancellato il ballottaggio. Sarà eletto sindaco il candidato che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi. In caso due o più candidati superino il 40% sarà eletto chi tra di loro ha ottenuto più voti e, in caso di ulteriore parità, il sindaco collegato alla lista con maggiore consenso.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano le possibilità di decadenza degli organi amministrativi, anche se qui nulla cambia, nei fatti, per i comuni fino a 15 mila abitanti dove serviranno comunque i due terzi dei consiglieri per la mozione di sfiducia. Il sindaco va a casa anche in caso di dimissioni dei due terzi del consiglio. Più facile la sfiducia nei comuni superiori ai 15 mila abitanti. La quota richiesta è infatti quella dal sessanta percento dei consiglieri. 

Una nuova ipotesi, che associa tutti i comuni, è invece quella della mancata approvazione del bilancio, che fin qui provocava solo la decadenza del consiglio comunale. A partire dalle prossime amministrative, e dunque non per le amministrazioni già in carica, le cause di cessazione del consiglio comunale comportano in automatico anche la decadenza del sindaco e del suo esecutivo.

fonte: amnotizie.it

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